1. Ogni trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, sui benefici e sui rischi prospettabili, su eventuali effetti collaterali, nonché sulle possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario.
3. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni