Art. 3.
(Consenso informato).

      1. Ogni trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.
      2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, sui benefici e sui rischi prospettabili, su eventuali effetti collaterali, nonché sulle possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario.
      3. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni

 

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che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento.
      4. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
      5. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la persona è in pericolo di vita e il suo consenso o dissenso non può essere ottenuto senza compromettere irrimediabilmente le sue possibilità di restare in vita.